Art. 2.

      1. L'onorificenza è conferita a coloro che prestarono servizio militare, per almeno tre mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945, o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ed ai combattenti della guerra 1940-1945, ai mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945 titolari di pensione di guerra ed agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.